Convenzione

Art. 33

Adesione alla Convenzione

In vigore dal 27 lug 2012
- Adesione alla Convenzione 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato gli Stati contraenti alla Convenzione, invitare la Comunità Europea nonché ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di partecipare al Comitato dei Ministri 2 Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunità europea ed ogni Stato aderente diverranno automaticamente membri del GRECO, qualora non lo siano già al momento dell'adesione, il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei loro confronti.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-33

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