Convenzione

Art. 36

Dichiarazioni

In vigore dal 27 lug 2012
- Dichiarazioni Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che configura in quanto reato la corruzione attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi dell', di funzionari internazionali ai sensi dell' oppure di giudici e di agenti di tribunali internazionali ai sensi dell', ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri ufficiali.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-36

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Dichiarazioni (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo