Convenzione

Art. 39

Emendamenti

In vigore dal 27 lug 2012
- Emendamenti 1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sarà comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'. 2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo per le questioni penali (CDPC) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento. 3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal CDPC, e previa consultazione degli Stati non membri della presente Convenzione può adottare l'emendamento. 4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al capoverso 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione. 5 Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il terzo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo