Convenzione

Art. 42

Notifiche

In vigore dal 27 lug 2012
- Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli della stessa; d ogni dichiarazione o riserva in forza dell' o dell'; e ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-42

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Notifiche (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo