Art. 3

Autorità centrale

In vigore dal 27 lug 2012
1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall' della Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.
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Autorità centrale (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo