Convenzione

Art. 29

Autorità centrale

In vigore dal 27 lug 2012
- Autorità centrale 1 Le Parti designano un'autorità centrale, o se del caso più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate ai sensi del presente capitolo, di rispondervi, di eseguirle e di trasmetterle alle autorità aventi competenza per eseguirle. 2 Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-29

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Autorità centrale (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo