Convenzione

Art. 31

Informazione

In vigore dal 27 lug 2012
- Informazione La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente circa il seguito dato sollecitamente ad una richiesta formulata ai sensi del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte richiesta informa altresì senza indugio la Parte richiedente di tutte le circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-31

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Informazione (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo