Convenzione

Art. 34

Applicazione territoriale

In vigore dal 27 lug 2012
- Applicazione territoriale 1 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà. 2 Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entra in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-34

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Applicazione territoriale (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo