Convenzione
Art. 37
Riserve
In vigore dal 27 lug 2012
- Riserve
1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non configura in quanto reati in conformità al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli a 8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'.
2 Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione, dichiarare che si avvale della riserva figurante all', par. 2.
3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che può rifiutare una richiesta di reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell', par. 1 qualora la domanda riguardi un reato che la Parte richiesta considera delitto politico.
4 Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, formulare riserve a più di cinque disposizioni menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva è ammessa.
Le riserve della stessa natura relative agli saranno considerate come una sola riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-37