Convenzione

Art. 37

Riserve

In vigore dal 27 lug 2012
- Riserve 1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non configura in quanto reati in conformità al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli a 8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'. 2 Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione, dichiarare che si avvale della riserva figurante all', par. 2. 3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che può rifiutare una richiesta di reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell', par. 1 qualora la domanda riguardi un reato che la Parte richiesta considera delitto politico. 4 Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, formulare riserve a più di cinque disposizioni menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva è ammessa. Le riserve della stessa natura relative agli saranno considerate come una sola riserva.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-37

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Riserve (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo