Convenzione

Art. 35

Relazioni con altre convenzioni ed accordi

In vigore dal 27 lug 2012
- Relazioni con altre convenzioni ed accordi 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni. 2 Le Parti alla Convenzione potranno stipulare tra di esse accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, ai fini di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi che essa sancisce. 3 Quando due o più Parti hanno già stipulato un accordo o un trattato su un argomento previsto nella presente Convenzione, o hanno già disposto quali saranno le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione, nella misura in cui ne viene agevolata la cooperazione internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-35

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Relazioni con altre convenzioni ed accordi (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo