Convenzione

Art. 40

Soluzione delle controversie

In vigore dal 27 lug 2012
- Soluzione delle controversie 1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sarà costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-40

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Soluzione delle controversie (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo