Convenzione
Art. 40
Soluzione delle controversie
In vigore dal 27 lug 2012
- Soluzione delle controversie
1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sarà costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.
2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-40