Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 27 lug 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-rd-2