Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 27 lug 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
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