Art. 4

Clausola di invarianza

In vigore dal 27 lug 2012
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-rd-4

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Clausola di invarianza (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo