Convenzione

Art. 28

Informazioni spontanee

In vigore dal 27 lug 2012
- Informazioni spontanee Fatte salve le proprie investigazioni o procedure una Parte può, senza domanda preliminare, comunicare ad un'altra Parte informazioni sui fatti, qualora consideri che la divulgazione di queste informazioni potrebbe aiutare la Parte destinataria ad iniziare, o ad effettuare indagini o azioni legali per i reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure potrebbe dare il via ad un ricorso di tale Parte, ai sensi del presente capitolo.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-28

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