Convenzione

Art. 26

Assistenza reciproca

In vigore dal 27 lug 2012
- Assistenza reciproca 1. Le Parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza possibile per trattare senza indugio i ricorsi emanati da autorità abilitate, ai sensi delle loro leggi nazionali, ad indagare ed a procedere in giudizio contro i reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione. 2. L'assistenza reciproca ai sensi del par. 1 del presente articolo può essere rifiutata se la Parte richiesta considera che il fatto di soddisfare la domanda potrebbe pregiudicare i suoi interessi fondamentali, la sovranità nazionale, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. 3. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Quando il suo diritto interno lo prevede, la Parte interessata può esigere che una richiesta di cooperazione implicante l'abrogazione del segreto bancario sia autorizzata sia da un giudice sia da altra autorità giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, tali autorità aventi competenza ad agire in materia di reati.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-26

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Assistenza reciproca (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo