Convenzione

Art. 25

Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.

In vigore dal 27 lug 2012
- Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale. 1 Le Parti si prestano per quanto possibile la più ampia cooperazione reciproca in conformità alle norme degli strumenti internazionali rilevanti per la cooperazione internazionale in materia penale o alle intese convenute sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, e del loro diritto nazionale, ai fini di investigazioni e procedure relative ai reati che dipendono dalla sfera di applicazione della presente Convenzione. 2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli di cui al par. 1 precedente è in vigore fra le Parti, si applicano gli articoli da 26 a 31 del presente capitolo. 3 Inoltre si applicano gli a 31 del presente capitolo quando sono più favorevoli delle disposizioni contenute negli strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale. (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo