Art. 25 · Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.
Convenzione

Art. 25

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Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.

In vigore dal 27 lug 2012
- Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale. 1 Le Parti si prestano per quanto possibile la più ampia cooperazione reciproca in conformità alle norme degli strumenti internazionali rilevanti per la cooperazione internazionale in materia penale o alle intese convenute sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, e del loro diritto nazionale, ai fini di investigazioni e procedure relative ai reati che dipendono dalla sfera di applicazione della presente Convenzione. 2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli di cui al par. 1 precedente è in vigore fra le Parti, si applicano gli articoli da 26 a 31 del presente capitolo. 3 Inoltre si applicano gli a 31 del presente capitolo quando sono più favorevoli delle disposizioni contenute negli strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-25