Convenzione
Art. 9
Corruzione di funzionari internazionali
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di funzionari internazionali
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi sono coinvolti funzionari o agenti a contratto ai sensi dello statuto degli agenti, appartenenti ad un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro, nonché ogni altra persona distaccata o meno presso tale organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a quelle di tali funzionari o agenti
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-9