Convenzione
Art. 10
Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all', quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o dì un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-10