Convenzione

Art. 10

Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all', quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o dì un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-10

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