Convenzione
Art. 7
Corruzione attiva nel privato
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione attiva nel privato
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per sè stessa o per altra persona affinché compia o si astenga dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-7