Art. 22 · Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni
Convenzione

Art. 22

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Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

In vigore dal 27 lug 2012
- Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata: a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorità incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie; b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.
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