LEGGE·n. 92·15 febbraio 1989
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.
Vigente dal 16 marzo 1989 60 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA R
Art. 21. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere da
Art. 31. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione