Convenzione
Art. 45
In vigore dal 16 mar 1989
1 - I conciliatori seguiranno le norme procedurali stabilite nel presente Codice.
2 - Le regole di procedura annesse alla presente Convenzione saranno
considerate "regole tipo" per guida dei Conciliatori. I Conciliatori possono, di comune accordo, usare, integrare o emendare le norme contenute nell'Annesso; oppure stabilire proprie norme di procedura nella misura in cui tali norme integrative, emendate o innovative non siano in contrasto con le norme del presente Codice.
4 - I Conciliatori formuleranno le raccomandazioni all'unanimità o, in caso di contrasto, a maggioranza.
5 - Il procedimento di conciliazione dovrà avere termine e la raccomandazione dei Conciliatori dovrà essere emessa non oltre sei mesi dalla data alla quale i conciliatori sono stati nominati salvo che nei casi di cui all' par., lettera e), f), g), per i quali saranno validi i termini disposti negli par e 16 par.. Tale periodo di sei mesi potrà essere prorogata per accordo delle parti.
Storico versioni
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