Art. 45
Convenzione

Art. 45

37 / 57
In vigore dal 16 mar 1989
1 - I conciliatori seguiranno le norme procedurali stabilite nel presente Codice. 2 - Le regole di procedura annesse alla presente Convenzione saranno considerate "regole tipo" per guida dei Conciliatori. I Conciliatori possono, di comune accordo, usare, integrare o emendare le norme contenute nell'Annesso; oppure stabilire proprie norme di procedura nella misura in cui tali norme integrative, emendate o innovative non siano in contrasto con le norme del presente Codice. 4 - I Conciliatori formuleranno le raccomandazioni all'unanimità o, in caso di contrasto, a maggioranza. 5 - Il procedimento di conciliazione dovrà avere termine e la raccomandazione dei Conciliatori dovrà essere emessa non oltre sei mesi dalla data alla quale i conciliatori sono stati nominati salvo che nei casi di cui all' par., lettera e), f), g), per i quali saranno validi i termini disposti negli par e 16 par.. Tale periodo di sei mesi potrà essere prorogata per accordo delle parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-45