Convenzione
Art. 47
Esecuzione
In vigore dal 16 mar 1989
1 - Ciascuna delle parti contraenti prenderà le misure di carattere legislativo o di altro genere necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.
2 - Ciascuna delle parti contraenti comunicherà il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne sarà il depositario, il testo delle disposizioni legislative o degli altri provvedimenti da essa adottati allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-47