Convenzione

Art. 52

Conferenza di revisione.

In vigore dal 16 mar 1989
- Conferenza di revisione. 1) Una Conferenza di revisione sarà convocata dal depositario 5 anni dopo che la presente Convenzione sarà entrata in vigore per riesaminare il funzionamento della Convenzione, in particolare alla luce della sua applicazione, e per studiare ed adottare gli emendamenti opportuni. 2) Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione il depositario dovrà consultare tutti gli Stati aventi titolo a partecipare alla conferenza di revisione, e dovrà sulla base delle opinioni ricevute preparare a far circolare una bozza di ordine del giorno con gli emendamenti proposti per l'esame da parte della Conferenza. 3) Ulteriori conferenze di revisione saranno similarmente indette ogni 5 anni o in qualsiasi momento dopo la prima Conferenza di revisione, a richiesta di un terzo delle Parti Contraenti della presente Convenzione, a meno che la prima Conferenza di revisione non decida diversamente. 4) Nonostante questo previsto nell'art.52 par., se la presente Convenzione non sarà entrata in vigore entro cinque anni dalla data di adozione dell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea, una Conferenza di revisione sarà convocata, su richiesta di un terzo degli Stati aventi titolo a diventare parti della Convenzione, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva di approvazione dell'Assemblea Generale, al fine di esaminare le norme del presente Codice e del suo Annesso e esaminare e adottare gli emendamenti opportuni.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-52

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