Convenzione

Art. 53

Funzioni del Depositario.

In vigore dal 16 mar 1989
- Funzioni del Depositario. 1) Il depositario notificherà agli Stati firmatari e aderenti: a) le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell'; b) la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell'; c) le denuncie della presente Convenzione e termini dell' d) le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve: e) il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all'; f) le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell'; g) l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell' par.; 2) Il depositario adotterà anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-53

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Funzioni del Depositario. (Art. 53 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.) — Testo vigente | Portale Normativo