Convenzione
Art. 53
Funzioni del Depositario.
In vigore dal 16 mar 1989
- Funzioni del Depositario.
1) Il depositario notificherà agli Stati firmatari e aderenti:
a) le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell';
b) la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell';
c) le denuncie della presente Convenzione e termini dell'
d) le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve:
e) il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all';
f) le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell';
g) l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell' par.;
2) Il depositario adotterà anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-53