Convenzione
Art. 51
Emendamenti.
In vigore dal 16 mar 1989
1 - Ogni Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione comunicandoli al depositario. Il depositario comunicherà tali emendamenti alle Parti Contraenti per la loro accettazione; e, per loro informazione, agli Stati aventi titolo divenire Parti Contraenti della presente Convenzione, ma che non sono parti contraenti.
2 - Ogni proposta di emendamento fatta circolare a norma del presente paragrafo sarà considerata come accettata se nessuna delle Parti contraenti comunica obiezioni al depositario entro i 12 mesi dalla data alla quale fu data comunicazione dal depositario. Se una parte Contraente comunica proprie obiezioni all'emendamento proposto, tale emendamento non sarà considerato accettato e non sarà posto in vigore.
3) Se non è stata comunicata alcuna obiezione, l'emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti Contraenti sei mesi dopo che sia scaduto il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni
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