Convenzione

Art. 54

Testi autentici - Deposito.

In vigore dal 16 mar 1989
- Testi autentici - Deposito. I testi originali della presente Convenzione nelle edizioni in Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono egualmente autentici e saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-54

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