Convenzione

Art. 42

In vigore dal 16 mar 1989
Se una raccomandazione non è diventata vincolante per le Parti, nessuna considerazione o motivazione fornita dai Conciliatori e nessuna concessione o offerta fatta dalle Parti al fine delle procedure di conciliazione pregiudicheranno i diritti e gli obblighi legali di una qualsiasi delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo