Convenzione

Art. 37

In vigore dal 16 mar 1989
" 1 - Se le Parti non hanno concordato prima, durante o dopo il procedimento di conciliazione che la raccomandazione dei conciliatori ha effetto vincolante, questa diverrà vincolante in seguito alla accettazione delle Parti. Una raccomandazione che sia stata accettata solo da alcune delle Parti, sarà vincolante solo tra queste. 2 - L'accettazione della raccomandazione deve essere comunicata dalle Parti ai conciliatori ad un indirizzo da loro indicato non oltre 30 giorni dalla ricezione della notifica della raccomandazione; in caso diverso si dovrà ritenere che la raccomandazione non sia stata accettata. 3 - Una Parte che non accetti la raccomandazione notificherà per iscritto ed in dettaglio ai conciliatori ed alle altre Parti entro i 30 giorni dopo il periodo specificato nel precedente par. 2 i motivi che essa invoca nel rifiutare la raccomandazione. 4 - Quando la raccomandazione è stata accettata dalle Parti, i conciliatori redigono e firmano un processo verbale di accordo e da quel momento la raccomandazione diviene vincolante per le Parti. Se la raccomandazione non è stata accettata da tutte le Parti, i conciliatori redigono un rapporto relativo alle Parti che hanno respinto la raccomandazione, menzionando la controversia sorta ed il fatto che per tali Parti essa non ha trovato composizione. 5 - Una raccomandazione che sia divenuta vincolante per le Parti sarà da loro applicata immediatamente o ad una data ulteriore specificata dalla raccomandazione stessa. 6 - Una parte può' subordinare la sua accettazione all'accettazione di tutte le Parti o di una qualsiasi delle altre Parti alla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-37

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