Convenzione

Art. 34

In vigore dal 16 mar 1989
Nel caso che la procedura di riconciliazione sia stata già iniziata, qualsiasi Parte, che non sia l'autorità competente citata nell', può' intervenire nel procedimento: a) come "Parte" se ha un interesse economico diretto nel caso; b) a sostegno di una delle Parti originarie, se ha un interesse economico indiretto; a meno che una delle Parti originarie non si opponga a tale intervento.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo