Convenzione

Art. 33

In vigore dal 16 mar 1989
1 - Quando più Parti richiedono diversi procedimenti di conciliazione con la stessa Parte convenuta per una stessa materia o per materie strettamente collegate, il convenuto può chiedere di unificare le procedure. 2 - La richiesta di unificazione dovrà essere esaminata e decisa a maggioranza dai Presidenti dei conciliatori già eletti. Nel caso di accoglimento della richiesta, i presidenti designeranno i conciliatori incaricati di esaminare i ricorsi unificati fra i conciliatori già nominati o sorteggiati purchè in numero dispari e a condizione che il primo conciliatore nominato da ciascuna delle Parti sia uno dei conciliatori incaricato di giudicare i ricorsi unificati.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-33

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