Convenzione

Art. 30

In vigore dal 16 mar 1989
1 - Ai fini del presente capitolo sarà costituito un ruolo internazionale di conciliatori, formato da esperti di chiara fama nel campo legale o dell'economia dei trasporti marittimi o del commercio estero e della finanza, i quali scelti dalle parti contraenti, dovranno svolgere il loro incarico in piena autonomia. 2 - Ognuna delle parti contraenti potrà in qualsiasi momento nominare fino a 12 conciliatori come membri del ruolo e comunicarne i nomi al segretario. Ogni nomina avrà la durata di sei anni e potrà essere rinnovata. In caso di morte, impedimento o dimissioni di un membro iscritto nel ruolo, la parte contraente che aveva nominato tale persona nominerà un sostituto per il rimanente periodo del mandato. La nomina prende effetto della data alla quale la comunicazione della nomina è ricevuta dal segretario. 3 - Il Segretario terrà il ruolo aggiornato e informerà regolamente le Parti contraenti della sua composizione.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-30

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