ConvenzioneParte seconda

Art. 25

In vigore dal 16 mar 1989
1) Quando le parti abbiano concordato che le controversie di cui all', par. 4), lett. a), b), c), h), i) siano risolte con procedure diverse da quelle stabilite dal citato articolo, o si accordino su procedure per risolvere una controversia particolare insorta tra di loro, tali controversie sono, a richiesta di una qualsiasi delle parti, risolte in conformità di tale intese. 2) Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle controversie di cui all'art.23, par.4), lett. e), f), g) a meno che le leggi, le regole e i regolamenti nazionali non impediscano ai caricatori di avere questa libertà di scelta. 3) Le procedure di conciliazione, una volta iniziate, hanno la precedenza sui rimedi offerti dalla legislazione nazionale. Se una parte invoca le norme di diritto internazionale per la risoluzione di una controversia alla quale il presente capitolo si applica, senza avere preventivamente esperito la procedura in esso prevista, il procedimento è sospeso a richiesta del convenuto, e la controversia è sottoposta alle procedure definite nel presente capitolo dalla Corte e dall'autorità presso la quale siano state invocate le norme nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo