ConvenzioneParte seconda

Art. 26

In vigore dal 16 mar 1989
1) Le parti contraenti conferiranno alle Conferenze ed alle organizzazioni dei caricatori la capacità necessaria per l'applicazione delle norme di questo capitolo. In particolare: a) una Conferenza o una organizzazione di caricatori può' iniziare procedimenti come parte o essere designata come parte nei procedimenti esercitando una rappresentanza collettiva; b) qualsiasi notifica rivolta a una Conferenza o ad un'organizzazione di caricatori a titolo collettivo costituirà anche notificazione a ciascun membro di tale Conferenza o organizzazione di caricatori; c) una notifica rivolta ad una Conferenza o ad una organizzazione di caricatori sarà indirizzata alla sede sociale della Conferenza o dell'organizzazione di caricatori. Ciascuna Conferenza o organizzazione di caricatori farà registrare l'indirizzo della sua sede sociale al Segretariato previsto all'art.46 par. 1). Nel caso che una Conferenza o una organizzazione di caricatori non effettui la registrazione o non abbia una sede sociale, ogni notifica rivolta a qualsiasi membro nel nome della Conferenza o dell'organizzazione dei caricatori sarà considerata come notifica a tale Conferenza o organizzazione. 2) L'accettazione o il rifiuto di una raccomandazione dei conciliatori da parte di una Conferenza o di una organizzazione di caricatori sarà considerata come accettazione o rifiuto di detta raccomandazione da parte di ciascun membro della Conferenza o dell'organizzazione.
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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo