Art. 26
ConvenzioneParte seconda

Art. 26

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In vigore dal 16 mar 1989
1) Le parti contraenti conferiranno alle Conferenze ed alle organizzazioni dei caricatori la capacità necessaria per l'applicazione delle norme di questo capitolo. In particolare: a) una Conferenza o una organizzazione di caricatori può' iniziare procedimenti come parte o essere designata come parte nei procedimenti esercitando una rappresentanza collettiva; b) qualsiasi notifica rivolta a una Conferenza o ad un'organizzazione di caricatori a titolo collettivo costituirà anche notificazione a ciascun membro di tale Conferenza o organizzazione di caricatori; c) una notifica rivolta ad una Conferenza o ad una organizzazione di caricatori sarà indirizzata alla sede sociale della Conferenza o dell'organizzazione di caricatori. Ciascuna Conferenza o organizzazione di caricatori farà registrare l'indirizzo della sua sede sociale al Segretariato previsto all'art.46 par. 1). Nel caso che una Conferenza o una organizzazione di caricatori non effettui la registrazione o non abbia una sede sociale, ogni notifica rivolta a qualsiasi membro nel nome della Conferenza o dell'organizzazione dei caricatori sarà considerata come notifica a tale Conferenza o organizzazione. 2) L'accettazione o il rifiuto di una raccomandazione dei conciliatori da parte di una Conferenza o di una organizzazione di caricatori sarà considerata come accettazione o rifiuto di detta raccomandazione da parte di ciascun membro della Conferenza o dell'organizzazione.
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