Convenzione
Art. 32
In vigore dal 16 mar 1989
1 - La procedura di conciliazione sarà esperita da un solo conciliatore o da un numero dispari di conciliatori concordati o designati dalle Parti.
2 - Ove le Parti non si accordino sul numero o sulla designazione dei conciliatori, come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di conciliazione sarà esperita da tre conciliatori, nominati il primo da una Parte nella memoria introduttiva del ricorso, il secondo dall'altra Parte nella replica, e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due conciliatori.
3 - Se nella replica non viene indicato il nome del conciliatore da nominare nel caso di applicazione del paragrafo precedente, il secondo conciliatore sarà scelto a sorte, entro 30 giorni dal ricevimento della memoria d'introduzione del ricorso, dal conciliatore designato in tale domanda fra i membri del ruolo nominati dalle Parte o Parti contraenti di cui il convenuto o i convenuti sono cittadini.
4 - Ove i conciliatori nominati in base ai par. 2 e 3 precedenti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo conciliatore entro 15 giorni dalla designazione del secondo conciliatore,
questo sarà sorteggiato da parte dei conciliatori già nominati entro i 5 giorni seguenti. Prima dell'estrazione a sorte:
a) nessun membro del ruolo dei conciliatori che abbia la stessa nazionalità di uno dei due conciliatori già nominati sarà eleggibile per estrazione a sorte;
b) ognuno dei due conciliatori nominati potrà escludere dal ruolo dei conciliatori un numero eguale di conciliatori sempre che ne rimangano almeno 30 eleggibili per estrazione a sorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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