Convenzione

Art. 35

In vigore dal 16 mar 1989
1 - Le raccomandazioni dei conciliatori saranno fatte a termini del presente Codice. 2 - Quando il codice taccia su un punto qualsiasi, i conciliatori applicheranno le norme concordate fra le Parti al momento della procedura di conciliazione o successivamente ma non oltre il momento di presentazione delle prove ai conciliatori. Mancando tale accordo, sarà applicata la legge che, a giudizio dei conciliatori, è la più direttamente collegata alla controversia. 3 - I conciliatori non delibereranno sulla disputa ex aequo et bono; a meno che le Parti non convengano in tal senso dopo che la controversia è sorta. 4 - I conciliatori non potranno concludere con un non liquet basato sull'oscurità della legge. 5 - I conciliatori possono raccomandare le misure correttive ed i risarcimenti previsti dalla legge applicabile alla controversia.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-35

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