Convenzione
Art. 35
27 / 57In vigore dal 16 mar 1989
1 - Le raccomandazioni dei conciliatori saranno fatte a termini del presente Codice.
2 - Quando il codice taccia su un punto qualsiasi, i conciliatori applicheranno le norme concordate fra le Parti al momento della procedura di conciliazione o successivamente ma non oltre il momento di presentazione delle prove ai conciliatori. Mancando tale accordo, sarà applicata la legge che, a giudizio dei conciliatori, è la più direttamente collegata alla controversia.
3 - I conciliatori non delibereranno sulla disputa ex aequo et bono; a meno che le Parti non convengano in tal senso dopo che la controversia è sorta.
4 - I conciliatori non potranno concludere con un non liquet basato sull'oscurità della legge.
5 - I conciliatori possono raccomandare le misure correttive ed i risarcimenti previsti dalla legge applicabile alla controversia.
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