Convenzione
Art. 34
26 / 57In vigore dal 16 mar 1989
Nel caso che la procedura di riconciliazione sia stata già iniziata, qualsiasi Parte, che non sia l'autorità competente citata nell', può' intervenire nel procedimento:
a) come "Parte" se ha un interesse economico diretto nel caso;
b) a sostegno di una delle Parti originarie, se ha un interesse economico indiretto; a meno che una delle Parti originarie non si opponga a tale intervento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-34