Art. 34
Convenzione

Art. 34

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In vigore dal 16 mar 1989
Nel caso che la procedura di riconciliazione sia stata già iniziata, qualsiasi Parte, che non sia l'autorità competente citata nell', può' intervenire nel procedimento: a) come "Parte" se ha un interesse economico diretto nel caso; b) a sostegno di una delle Parti originarie, se ha un interesse economico indiretto; a meno che una delle Parti originarie non si opponga a tale intervento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-34