Convenzione
Art. 41
In vigore dal 16 mar 1989
1 - I documenti e le dichiarazioni contenenti informazioni sui fatti forniti da una qualsiasi Parte ai Conciliatori potranno essere ressi pubblici a meno che una Parte o la maggioranza dei Conciliatori disponga diversamente.
2 - Tali documenti ed informazioni forniti da una Parte possono essere dalla medesima presentati in appoggio al proprio caso nei procedimenti successivi insorgenti dalla stessa controversia e tra le stesse Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-41