Convenzione

Art. 41

In vigore dal 16 mar 1989
1 - I documenti e le dichiarazioni contenenti informazioni sui fatti forniti da una qualsiasi Parte ai Conciliatori potranno essere ressi pubblici a meno che una Parte o la maggioranza dei Conciliatori disponga diversamente. 2 - Tali documenti ed informazioni forniti da una Parte possono essere dalla medesima presentati in appoggio al proprio caso nei procedimenti successivi insorgenti dalla stessa controversia e tra le stesse Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 41 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo