Convenzione

Art. 43

In vigore dal 16 mar 1989
1 - a) A meno che non sia diversamente convenuto le spese per i Conciliatori e quelle per il procedimento saranno divise in quote eguali fra le Parti al procedimento. b) quando la procedura di conciliazione è stata iniziata, i Conciliatori avranno diritto a richiedere un anticipo o una garanzia per le spese di cui al comma precedente. 1 - Ciascuna delle Parti prende a suo carico tutte le spese da essa sostenute in relazione al procedimento, a meno che le Parti non convengano diversamente. 3 - In deroga alle norme dei par. e precedenti, i Conciliatori, ove abbiano unanimemente deciso che una parte ha intentato un'azione vessatoria o senza alcun serio fondamento, possono porre a carico di quella parte il pagamento parziale o totale delle spese sostenute dalle altre parti nel procedimento. Tale decisione sarà definitiva e vincolanta per tutte le parti.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-43

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Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. — Testo vigente | Portale Normativo