Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
Ammissione alla conferenza.
In vigore dal 16 mar 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER CODICE DI CONDOTTA DELLE
CONFERENZE MARITTIME DI LINEA
Obiettivi e Principi
Le Parti contraenti della presente Convenzione;
Desiderando migliore il sistema delle conferenze marittime di linea;
Riconoscendo la necessità di un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea che sia universalmente accettabile;
Prendendo in considerazione le speciali esigenze e i problemi dei Paesi in via di sviluppo con riguardo alle attività delle Conferenze marittime di linea che servono il loro commercio con l'estero;
Concordando di riflettere nel Codice i seguenti obiettivi fondamentali e principi basilari:
a) L'obiettivo di facilitare l'ordinata espansione del commercio marittimo mondiale;
b) l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di regolari ed efficienti servizi di linea adeguati alle esigenze dei traffici interessati;
c) l'obiettivo di assicurare un equilibrio di interessi tra fornitori ed utenti dei servizi di linea;
d) il principio che le pratiche conferenziali non si risolvano in discriminazioni di qualsiasi genere nei riguardi degli armatori, dei caricatori o del commercio estero di qualsiasi paese;
e) il principio che le Conferenze assicurino sostanziali consultazioni con le organizzazioni dei caricatori, con i rappresentanti dei caricatori e con i singoli caricatori sulle materie di comune interesse, con la partecipazione, a richiesta, delle competenti autorità;
f) il principio che le Conferenze mettano a disposizione delle parti interessate, informazioni pertinenti sulle loro attività concernenti tali parti e rendano pubbliche significative informazioni sulle loro attività;
hanno convenuto quanto segue:
Conferenze marittime di linea o Conferenze: qualsiasi gruppo di due o più vettori gestori di navi, che fornisce servizi di linea internazionali per il trasporto di merci su una o più rottecentro determinati limiti geografici, in base ad accordi o intese di qualunque natura nell'ambito dei quali essi operano applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata per la fornitura di detti servizi di linea;
Compagnia di navigazione nazionale: una compagnia di navigazione di linea di un dato Paese è un vettore che gestisce navi avente i propri uffici principali di amministrazione e l'effettivo controllo di quel Paese ed è riconosciuta tale dalle autorità competenti e dalla legislazione di detto Paese.
Le compagnie appartenenti o gestite da un'impresa associata (joint venture) interessate almeno due Paesi il cui capitale sociale è detenuto per una parte sostanziale da interessi nazionali, pubblici e/o privati, e la cui sede principale dell'amministrazione e il cui effettivo controllo si trovino in uno di tali Paesi, possono essere riconosciute come compagnie nazionali dalle autorità competenti di tali Paesi.
Compagnia di navigazione di Paese terzo: vettore che gestisce linee tra due Paesi dei quali non sia compagnia di navigazione nazionale.
Caricatore: persona fisica o giuridica che ha stipulato o mostra l'intenzione di stipulare un contratto o un altro accordo con una Conferenza o con una compagnia di navigazione di linea, per il trasporto di merci su cui essa ha un interesse diretto;
Organizzazione dei caricatori: associazione o organizzazione equivalente che promuove, rappresenta e protegge gli interessi dei caricatori ed ottiene l'eventuale riconoscimento prescritto dalle componenti autorità - se queste lo desiderano - del Paese di cui rappresenta i caricatori;
Merci trasportate dalla conferenza: merci trasportate dalle compagnie di linea membri di una Conferenza ai termini dello accordo costitutivo della conferenza stessa;
Autorità competente: Governo o ente designato dal Governo o dalla legislazione nazionale per espletare qualsiasi funzione attribuita a tale autorità dalle norme del presente Codice;
Tassi di nolo promozionali: tassi di nolo introdotti per promuovere il trasporto di esportazioni non tradizionali del paese interessato:
Tassi di nolo speciali: tassi di nolo preferenziali diversi dai tassi di nolo promozionali, che possono essere negoziati tra le parti interessate.
- Ammissione alla conferenza.
1) Ogni compagnia di navigazione nazionale ha il diritto di diventare membro effettivo di una conferenza che serva il commercio con l'estero del suo Paese, nel rispetto dei criteri del paragrafo 2) del presente articolo. Le compagnie di navigazione non nazionali operanti su una delle rotte della Conferenza avranno il diritto di diventare membri effettivi di tale Conferenza, nel rispetto dei criteri enunciati nei par. 2) e 3) del presente articolo e le norme riguardanti la partecipazione al traffico di cui all'art.2 per quanto concerne le compagnie di navigazione di paesi terzi.
2) Una compagnia di navigazione che richiede l'ammissione a una Conferenza deve provare di essere in grado e di avere l'intenzione di assicurare, eventualmente ricorrendo all'impiego di tonnellaggio noleggiato, purchè siano rispettati i criteri del presente paragrafo, un regolare, adeguato ed efficiente servizio per un lungo periodo, nei termini stabiliti nell'accordo della Conferenza e nella sfera d'azione di questa; deve impegnarsi a rispettare tutti i termini e le condizioni dell'accordo di Conferenza e depositare una cauzione finanziaria per coprire qualsiasi obbligo finanziario insoluto nel caso di un successivo ritiro, sospensione o espulsione, se così richiesto dall'accordo di Conferenza.
3) Nel prendere in esame la richiesta di ammissione di una compagnia di navigazione non nazionale su una rotta della Conferenza interessata, in aggiunta alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, occorre prendere in considerazione, oltre alle disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo, i seguenti criteri:
a) il volume effettivo del traffico sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza e le prospettive di un suo incremento;
b) il rapporto tra la disponibilità dello spazio di stiva e il volume di traffico effettivo e prevedibile sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza;
c) il probabile effetto dell'ammissione della compagnia di navigazione alla Conferenza sull'efficienza e la qualità dei servizi forniti dalla Conferenza;
d) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte al di fuori dell'ambito della Conferenza;
e) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte nell'ambito di un'altra Conferenza.
I suddetti criteri saranno applicati in modo da non pregiudicare l'operatività delle disposizioni riguardanti la partecipazione al traffico stabilite dall'.
4) Una Conferenza decide prontamente sulle domande di ammissione o riammissione e comunica la sua decisione alla compagnia richiedente sollecitamente e, al massimo, entro sei mesi dalla data della domanda.
Nel caso di rifiuto dell'ammissione o della riammissione, la Conferenza dà contemporaneamente per iscritto le motivazioni del rifiuto.
5) Nell'esaminare una domanda di ammissione, la Conferenza tiene conto dei pareri espressi dai caricatori dei Paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, nonché dei pareri espressi dalle autorità competenti dei Paese stessi, se queste lo richiedono.
6) In aggiunta ai criteri per l'ammissione fissati nel paragrafo 2) del presente articolo, una compagnia di navigazione che richieda la riammissione fornisce anche la prova di avere ottemperato ai suoi obblighi a norma dell'art.4 e. La Conferenza può' procedere ad una minuziosa inchiesta sulle circostanze che portano la compagnia a lasciare la Conferenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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