ConvenzioneParte PRIMA

Art. 6

Accordi di Conferenza.

In vigore dal 16 mar 1989
- Accordi di Conferenza. Tutti gli accordi di Conferenza, di pool, e accordi sui diritti di approdo e di partenza, così come gli emendamenti e gli altri documenti direttamente ad essi riferentisi e che possono influire su di essi, saranno, a richiesta, messi a disposizione delle autorità competenti dei paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-6

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