ConvenzioneParte PRIMA

Art. 3

Procedure decisionali.

In vigore dal 16 mar 1989
- Procedure decisionali. Le procedure decisionali stabilite in un accordo di Conferenza devono essere basate sul principio dell'egualianza di tutti i membri effettivi. Tali procedure dovranno assicurare che le norme di votazione non intralcino il buon funzionamento della Conferenza e lo svolgimento del traffico, stabilendo le questioni sulle quali le decisioni saranno prese all'unanimità. Tuttavia nessuna decisione potrà essere presa nei confronti di questioni definite in un accordo di Conferenza relativo al traffico tra due paesi senza il consenso delle compagnie di navigazione nazionale di quei due paesi.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-3

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