Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
Sanzioni.
In vigore dal 16 mar 1989
- Sanzioni.
1) Una compagnia di navigazione associata ad una Conferenza ha il diritto, subordinatamente alle disposizioni riguardanti il recesso di cui agli accordi di pool e/o di partecipazione al traffico, di ritirarsi dalla Conferenza senza penalità dopo averne dato un preavviso di tre mesi a meno che l'accordo di Conferenza non preveda un diverso periodo di tempo, ma essa è tenuta ad osservare i suoi obblighi quale membro della Conferenza fino alla data del suo recesso.
2) Una Conferenza può mediante preavviso la cui durata è specificata nell'accordo di Conferenza, sospendere o espellere un membro in caso di grave infrazione ai termini ed alle condizioni dell'accordo stesso.
3) Nessuna espulsione o sospensione diventerà effettiva sino a quando non siano state precisate per iscritto le ragioni che l'hanno resa necessaria, e qualsiasi controversia non sia stata composta a norma del capitolo VI.
4) In caso di ritiro e di espulsione, la compagnia di navigazione interessata è tenuta a pagare la sua parte di obblighi finanziari conferenziali pendenti fino alla data del ritiro o dell'espulsione.
La compagnia non sarà liberata dai propri obblighi finanziari derivanti dall'accordo di Conferenza nè da qualsiasi obbligo verso i caricatori.
Storico versioni
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