ConvenzioneParte PRIMA

Art. 5

Disciplina interna.

In vigore dal 16 mar 1989
- Disciplina interna. Le Conferenze devono adottare e tenere aggiornata una lista indicativa che dovrà essere la più completa possibile di tutte le pratiche ritenute irregolari e/o delle infrazioni dell'accordo di Conferenza e devono istituire idonei strumenti di disciplina interna applicabili a queste pratiche con specifiche disposizioni che prevedano: a) la fissazione, per le pratiche irregolari o per le infrazioni, di penalità o di una scala di penalità, commisurate alla loro gravità b) l'esame e l'imparziale revisione, da parte di persona od ente che non abbia legame con compagnie di navigazione associate alla Conferenza o con i suoi affiliati, delle deliberazioni e/o delle decisioni prese a seguito di reclami presentati contro pratiche o infrazioni allorchè ne sia fatta richiesta dalla Conferenza o da qualsiasi altra parte interessata; c) che le competenti autorità dei paesi il cui traffico è servito dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza siano avvisate, a richiesta, del seguito dato a ricorsi contro irregolarità e/o infrazioni, conservando l'anonimato delle parti in causa. 2) Le compagnie di navigazione e le Conferenze hanno dirtto alla piena cooperazione dei caricatori e delle organizzazioni di caricatori, nella lotta alle irregolarità ed alle infrazioni.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92#art-c-5

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