Convenzione

Art. 8

Deroghe.

In vigore dal 16 mar 1989
- Deroghe. 1) Le Conferenze disporranno, nel quadro degli accordi di fedeltà, che le richieste di deroga dei caricatori siano esaminate e che una decisione sia presa rapidamente, dando, se richiesto, per iscritto le ragioni del rifiuto quando la deroga è rifiutata. Se una Conferenza dovesse mancare di confermare entro un periodo specificato nell'accordo di fedeltà lo spazio sufficiente per imbarcare la merce di un caricatore entro un periodo anche specificato nell'accordo di fedeltà, il caricatore avrà diritto, senza essere penalizzato, di utilizzare qualsiasi altra nave per il carico in questione. 2) Nei porti dove i servizi della Conferenza sono condizionati al raggiungimento di un determinato minimo di carico, sia che la compagnia di navigazione non faccia scalo malgrado sia stato dato debito preavviso da parte dei caricatori, sia che la suddetta compagnia non risponda entro il termine convenuto al preavviso dei caricatori, questi avranno automaticamente diritto,senza pregiudizio per il loro stato di fedeltà, di usare qualsiasi nave disponibile per il trasporto delle loro merci.
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